1. PREMESSA
In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, CONAPI. è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del paese.
CONAPI. crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.
Il presente Codice Etico, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali sono vincolati i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti, di tutti i dipendenti e dei collaboratori di CONAPI.
2. I CONTENUTI
Il Codice Etico di CONAPI:
- enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, istituzioni, enti pubblici); è pertanto una direttiva le cui regole di condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e che presuppone, in primis, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, anche interni alla Società stessa, vigenti;
- si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta della Società;
- richiede al management ed a tutti i soggetti cui si rivolge comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici della Società;
- contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale di CONAPI., poiché la Società è consapevole che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l’esposizione a rischi di compliance e reputazionali, rafforzando il senso di appartenenza nei suoi interlocutori.
3. I DESTINATARI
I destinatari del presente Codice Etico sono tutti i collaboratori, intesi come gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, agiscono in nome o per conto e nell’interesse o vantaggio della Società. Tali soggetti sono tenuti al rispetto delle regole aziendali e dei principi etici contenuti nel presente documento.
Inoltre, i componenti dei Consiglio di Amministrazione e i vertici aziendali sono chiamati a dare per primi l’esempio dell’osservanza rigorosa dei principi di tale Codice nella loro attività quotidiana, sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice Etico nel fissare gli obbiettivi della Società, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione del business della Società, sia all’interno di essa, sia nei confronti di terzi che entrano in contatto con la Società stessa.
4. I PRINCIPI DEL CODICE ETICO
a. Principi generali
1. CONAPI. ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e intende non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito ovvero ne violi i principi e le regole di condotta.
2. Il presente Codice è vincolante per tutti i Destinatari, così come identificati al paragrafo 3.
Tali soggetti sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse della Società giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.
L’osservanza delle norme del Codice deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti del Codice Civile.
b. Principio di legalità
3. CONAPI. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. In questo contesto:
• esige dai propri amministratori, dirigenti e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
• s’impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.
• può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici, purché nel pieno rispetto della normativa vigente.
c. Principi nei rapporti con la pubblica amministrazione
4. Gli organi di CONAPI. e i loro membri, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell’Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta. I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.
5. Nei rapporti con il personale della Pubblica Amministrazione italiana, dell’Unione Europea o di paesi terzi, agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI., è vietato dare o promettere denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma, sia che la condotta venga realizzata nell’interesse esclusivo del soggetto agente, sia che venga posta in essere a vantaggio o nell’interesse della Società.
Nei rapporti con il personale della Pubblica Amministrazione italiana, dell’Unione Europea o di paesi terzi, agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI., è vietato promettere o concedere donazioni nei confronti di Enti no profit, Associazioni benefiche, Onlus, Fondazioni e similari, se non in forza di un’espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Nei rapporti con il personale della Pubblica Amministrazione italiana, dell’Unione Europea o di paesi terzi, agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI., è vietato chiedere o sollecitare denaro o altra utilità sotto qualsiasi forma, allo scopo di trarre indebito vantaggio o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice Etico, sia che la condotta venga realizzata nell’interesse esclusivo del soggetto agente, sia che venga posta in essere a vantaggio o nell’interesse della Società.
È vietato agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI. ricevere denaro, regali, omaggi o benefici da soggetti che operino con CONAPI., nei rapporti in cui la Società rivesta la qualifica di concessionario di appalti di opere pubbliche o di incaricato di pubblico servizio.
6. Le persone incaricate da CONAPI. di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, non possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A. italiana, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, al fine di far conseguire a CONAPI. un indebito o illecito profitto o vantaggio.
7. E’ proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.
8. CONAPI. condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.
9. CONAPI. non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell’Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d’interessi.
d. Principi dell’organizzazione
10. Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
11. I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto di CONAPI., devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.
12. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
13. CONAPI. si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.
14. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.
e. Principi di corretta amministrazione
15. CONAPI. condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.
16. CONAPI. esige che gli Amministratori, i responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Consiglio di Amministrazione, degli altri Organi sociali e della società di revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
17. E’ vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori di CONAPI. volto a cagionare una lesione all’integrità del patrimonio sociale.
18. Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.
19. E’ vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l’assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.
20. E’ vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all’interno che all’esterno della Società, concernenti CONAPI. stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
21. Gli organi di CONAPI., i loro membri e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e dell’Autorità Giudiziaria.
f. Principi di responsabilità sociale
22. CONAPI. condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell’integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l’utilizzo di lavoro irregolare.
23. CONAPI. condanna l’utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.
24. CONAPI. condanna l’utilizzo di “lavoro obbligato” e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro.
25. CONAPI. si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre.
26. CONAPI. si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati.
27. CONAPI. si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione.
28. CONAPI. si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali.
29. CONAPI. si impegna ad adeguarsi all’orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali.
30. CONAPI. si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.
31. CONAPI. si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l’adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia.
g. Principi di sostenibilità (sicurezza e ambiente)
33. CONAPI. si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i suoi stakeholder, con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle loro esigenze.
34. CONAPI. si impegna a perseguire la tutela dell’ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.
A questo fine gli impegni includono:
– il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale;
– la prevenzione degli inquinamenti del suolo, dell’aria e delle acque;
– la corretta gestione dei rifiuti;
– il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai siti protetti;
– il rispetto delle specie animali e vegetali in via di estinzione o comunque protette;
– la sensibilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali;
– la sensibilizzazione dei partner nelle società controllate o collegate, incluse le società costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori acquisiti, affinché nello svolgimento delle attività di competenza garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa a livello comunitario, nazionale e locale in campo ambientale ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i potenziali impatti ambientali negativi, prevenire gli inquinamenti, gestire correttamente i rifiuti, rispettare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali in via di estinzione o comunque protette.
35. CONAPI. si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.
A questo fine gli impegni includono:
– il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro;
– la predisposizione di un sistema di gestione per la sicurezza per il controllo e il miglioramento delle attività dirette che presentano un potenziale rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori;
– la sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti e dei collaboratori affinché, nello svolgimento delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con tali attività;
– la sensibilizzazione dei partner nelle società controllate o collegate, incluse le società costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori acquisiti, affinché nello svolgimento delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione nazionale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con tali attività.
In particolare la Società, nell’assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali desunti dalla Direttiva Europea n° 89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:
a. evitare i rischi;
b. valutare i rischi che non possono essere evitati;
c. combattere i rischi alla fonte;
d. adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;
e. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
g. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
h. Principi di trasparenza verso il mercato
36. CONAPI. compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza e la libertà dell’industria e del commercio. In particolare la Società, i suoi amministratori, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di essa, debbono contrastare qualsiasi forma di frode nel commercio e rispettare i titoli di proprietà industriale e i diritti d’autore.
37. Agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI., è vietato dare o promettere, in qualsiasi forma, regali, omaggi, o concedere donazioni o altri benefici a dipendenti, dirigenti o amministratori di società con le quali CONAPI. ha rapporti commerciali e/o imprenditoriali, allo scopo di trarre indebito vantaggio o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti e ai principi del presente Codice Etico.
Atti di cortesia commerciale, come regali, omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti se e quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione delle parti.
In ogni caso l’amministratore, il sindaco, il socio o il dipendente di CONAPI., prima di procedere all’offerta di regali, omaggi o benefici che superino il modico valore così come sopra considerato, deve richiedere espressa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione; qualora si tratti di un consulente o collaboratore o procuratore od in genere un soggetto terzo che agisce per conto di CONAPI., questi deve riferire al responsabile dell’ufficio e/o dell’unità organizzativa con la quale collabora, affinché sia concordata la condotta da tenere.
38. Gli amministratori, i sindaci, i soci, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto di CONAPI., che in ragione dell’attività svolta per la Società ricevono regali, omaggi o benefici in qualsiasi forma da parte di dipendenti, dirigenti o amministratori di società con le quali CONAPI. ha rapporti commerciali e/o imprenditoriali sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione (o al responsabile dell’ufficio e/o dell’unità organizzativa con la quale collaborano, se consulenti/collaboratori/procuratori), che, in relazione all’entità dei regali, omaggi o benefici, concorderà la condotta da tenere.
39. CONAPI., i suoi amministratori e dipendenti debbono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all’esterno che all’interno della Società, possibilmente utilizzando la forma scritta.
40. I membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, gli Amministratori, i dirigenti e in generale i dipendenti e collaboratori che, in funzione del loro ruolo, avessero accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico ed in grado di influenzare il valore di strumenti finanziari quotati (informazioni price sensitive), non debbono sfruttare tali informazioni nel proprio interesse e non debbono favorire fenomeni di insider trading (abuso di informazioni privilegiate e/o manipolazione del mercato) diffondendo senza motivo tali informazioni all’interno o all’esterno di CONAPI..
i. Principi di Contrasto del terrorismo e della criminalità
41. CONAPI. condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l’utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all’Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.
42.CONAPI. condanna qualsiasi attività che implichi l’autoriciclaggio o il riciclaggio (cioè l’accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all’Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.
43.CONAPI. ritiene che la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, costituisca, oltre che un fenomeno delittuoso in sé, un pesante condizionamento del libero commercio e della sana concorrenza fra imprese. Per contrastare tale fenomeno, è fatto obbligo ad Amministratori, dipendenti e collaboratori di evitare comportamenti che possono, anche involontariamente, favorire la criminalità organizzata, con invito a segnalare all’Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.
44.CONAPI. crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo agli Amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori, ai procuratori ed in genere ai soggetti terzi che agiscono per conto della Società di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all’Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.
45.CONAPI. condanna qualsiasi attività finalizzata ad accessi abusivi a sistemi informatici o telematici, pubblici o privati, allo scopo di danneggiamento o acquisizione di informazione, dati e programmi informatici.
5. MODALITÀ DI GESTIONE
a. Adozione e aggiornamento
Questo Codice Etico è stato adottato da CONAPI. con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.
Con successiva ulteriore delibera dell’organo amministrativo, il Codice può essere modificato ed integrato, per consentire un adeguamento del documento a situazioni che venissero evidenziate durante la gestione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLgs 231/2001, ovvero per garantire un adeguamento a nuove esigenze derivanti da modiche legislative allo stesso DLgs 231/2001.
b. 5.2 Diffusione
Del Codice Etico è data ampia diffusione interna e lo stesso è a disposizione di qualunque interlocutore della Società.
Ciascun destinatario è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; la Società vigila con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.
c. 5.3 Le reazioni alle violazioni del Codice Etico
Le violazioni poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di CONAPI. sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione.
CONAPI tutela e protegge da misure discriminatorie tutti coloro (personale dipendente, collaboratori, fornitori) che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto del DLgs 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Per il ricevimento delle segnalazioni di cui al punto precedente, l’impresa ha predisposto due canali:
- Un canale convenzionale, attraverso la costituzione di una casella postale fisica intestata all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo della sede legale dell’azienda. Tutta la corrispondenza pervenuta a tale casella postale non verrà protocollata, ma verrà consegnata chiusa all’OdV (al suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo), che provvederà alla sua apertura e al successivo trattamento della segnalazione.
- Un canale informatico, costituito da un indirizzo mail intestato all’OdV (con accesso riservato al Presidente in caso di organismo plurisoggettivo). Che nel caso di CONAPI è wb231.conapi@gmail.com